DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737 Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.
Vigente al: 10-9-2013
TITOLO I
DISCIPLINA
Capo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 70 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per la regolamentazione dei relativi procedimenti;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Sanzioni disciplinari
L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
- 1) richiamo orale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) pena pecuniaria;
- 4) deplorazione;
- 5) sospensione dal servizio;
- 6) destituzione.
Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.
- Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
Art. 2.
Richiamo orale
Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entita' causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.
- Puo' essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.
Art. 3.
Richiamo scritto
Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
- 1) la reiterazione in lievi mancanze;
- 2) la negligenza in servizio;
- 3) la mancanza di correttezza nel comportamento;
- 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
- 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio;
- 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.
- E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.
- Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e' inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.